Statuto

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE - SCOPI - ORDINAMENTO TECNICO

art.1 - COSTITUZIONE

E' costituita in Italia la "Camera di Commercio Italo Cinese" con sede in Milano.

La durata è fissata al 31 dicembre 2050.

art.2 - SCOPI

La Camera di Commercio è una Associazione apolitica e non persegue finalità di lucro. Scopo della sua attività è quello di favorire e contribuire allo sviluppo delle relazioni economiche e commerciali tra l'Italia e la Cina. Per il raggiungimento di tali finalità, la Camera di Commercio svolgerà una impegnativa attività per:

1) contribuire allo sviluppo dei rapporti commerciali, industriali, agricoli e finanziari tra l'Italia e la Cina, nonché all'incremento della collaborazione tecnica fra i due Paesi;

2) raccogliere e fornire mediante circolari, pubblicazioni o altri mezzi divulgativi, agli ambienti interessati e in modo particolare ai propri Soci:

a) notizie e dati riguardanti l'attività economica e lo sviluppo dei due Paesi;

b) informazioni sulle leggi e sulle norme che regolano gli scambi fra i due Paesi;

c) notizie sulla legislazione commerciale, industriale e amministrativa di interesse per gli operatori;

d) informazioni circa le disposizioni valutarie e quelle che regolano i trasporti ed il turismo;

3) studiare l'andamento delle rispettive attività produttive, mettendone in evidenza le possibilità di mercato, orientare il moto espansivo delle relazioni commerciali e industriali;

4) offrire la sua collaborazione agli Enti governativi e alle Pubbliche Amministrazioni dei due Paesi per la promozione di norme e provvedimenti che interessino gli scambi fra l'Italia e la Cina;

5) sensibilizzare gli organi governativi e le amministrazioni pubbliche dei due Paesi sui problemi di carattere generale degli associati, la cui soluzione abbia attinenza con gli scopi che la Camera persegue;

6) agevolare la composizione di controversie di carattere economico, insorgenti fra gli operatori, sempre quando derivino da operazioni commerciali fra i due Paesi, nonché di costituire allo scopo, su richiesta delle parti interessate, collegi arbitrali o peritali tramite l’Italy-China Business Mediation Centre;

7) esplicare ogni atto che risulti utile o necessario per il conseguimento degli scopi associativi, anche mediante adeguate iniziative come conferenze, convegni, congressi, seminari, missioni aventi finalità economiche, organizzazione e partecipazione a mostre, esposizioni e fiere mercantili.

La Camera di Commercio svolge la propria attività in piena indipendenza dalle Rappresentanze Ufficiali, ma nella più stretta collaborazione con le stesse e con tutti quegli Enti, Società ed Istituzioni dei due Paesi che perseguono fini analoghi o comunque utili al raggiungimento dello scopo associativo della Camera di Commercio.

Nell'ottica di favorire un'azione sinergica degli enti che condividano le medesime finalità, la Camera di Commercio può perseguire i propri scopi istituzionali anche attraverso il sostegno economico e la partecipazione alle attività della Fondazione Italia Cina, a condizione che la medesima Fondazione ammetta nel proprio organo amministrativo i membri del Consiglio Direttivo dell'Associazione e provveda, previe intese di dettaglio, a tutte le esigenze logistiche della Camera.

art.3 - ORDINAMENTO TECNICO

Per il miglior svolgimento della propria attività e particolarmente per l'opera di consulenza e di studio dei problemi connessi all'incremento dell'interscambio fra l'Italia e la Cina, la Camera di Commercio può avvalersi di:

1) Esperti;

2) Commissioni di Esperti;

3) Gruppi Settoriali.

A farne parte possono essere chiamate persone non aventi la qualifica di Soci.

La nomina di esperti e la istituzione delle Commissioni di Esperti e di Gruppi Settoriali è fatta dal Consiglio Direttivo. In caso di urgenza la nomina può essere effettuata dal Presidente e ratificata nella prima riunione del Consiglio Direttivo.

art.4 - ISTITUZIONE DI UFFICI E SEGRETERIE

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di Uffici e Segreterie commerciali le cui spese di conduzione potranno essere a carico della Camera entro i limiti dei fondi assegnati a tale scopo dal Consiglio Direttivo della Camera.

Nelle zone in cui sarà ritenuto opportuno, il Consiglio Direttivo può nominare uno dei suoi consiglieri residente in detta zona a segretario delegato della Camera. Tale carica sarà puramente onoraria e la Camera potrà eventualmente rifondere al delegato solamente le spese preventivamente approvate e documentate da lui sostenute nell'interesse della Camera.

Il Consiglio Direttivo può autorizzare la costituzione di filiali o rappresentanze all’estero anche tramite l’istituzione di società di scopo per l’erogazione dei servizi.

 

TITOLO SECONDO

SOCI

art.5 - ASSOCIAZIONE

Può essere socio della Camera di Commercio Italo Cinese qualunque persona fisica o giuridica, privata o pubblica, interessata alle finalità della Camera.

art.6 - CATEGORIE DI SOCI

I Soci possono essere delle seguenti categorie:

a) soci ordinari;

b) soci sostenitori;

c) soci aggregati;

d) soci onorari.

Sono soci ordinari coloro che si attengono alle disposizioni del presente Statuto e versano il contributo annuo.

Sono soci sostenitori coloro che si attengono alle disposizioni del presente Statuto e che versano un contributo minimo annuale non inferiore al doppio della quota stabilita per i soci ordinari.

I soci aggregati versano un contributo annuale non superiore alla metà del contributo stabilito per i soci ordinari. Tra i soci aggregati possono figurare soci non residenti - persone fisiche, enti giuridici, ditte o imprese residenti fuori dall'Italia.

Su designazione del Consiglio Direttivo, possono essere chiamati a far parte della categoria di soci onorari componenti delle Rappresentanze Ufficiali dei due Paesi e persone che hanno contribuito in modo preclaro allo sviluppo degli scambi culturali ed economici della Cina o reso eminenti servizi alla Camera di Commercio. I soci onorari godranno di tutti i diritti e privilegi dei soci effettivi e potranno essere esonerati dalla corresponsione di quote e tasse. Il Consiglio Direttivo insindacabilmente conferirà o revocherà i soci onorari con il voto della maggioranza.

I soci hanno tutti uguali diritti in particolare di esprimere il proprio voto nel rispetto del principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del Codice Civile in particolare per l'approvazione e le modifiche dello statuto e per la nomina degli organi direttivi per i quali l'eleggibilità è libera.

E' esclusa ogni limitazione di voto in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

art.7 - CONTRIBUTI

Chi intende associarsi alla Camera presenta, a sua scelta, domanda di associazione come socio ordinario, sostenitore o aggregato. Il Consiglio Direttivo fissa la misura del contributo annuale per l'appartenenza alla Camera sottoponendola quindi alla ratifica dell'Assemblea. Le quote associative dovranno essere versate in unica soluzione. Il primo pagamento annuale delle quote sarà proporzionato al numero dei semestri rimanenti. Il socio è debitore del contributo.

Le quote o i contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, sono intrasmissibili e non rivalutabili.

art.8 - AMMISSIONE

Le domande di ammissione alla Camera devono essere effettuate per iscritto su moduli appositi e firmati dal richiedente. Le domande di iscrizione dei soci saranno accettate con insindacabile voto della maggioranza del Consiglio Direttivo, e dopo il versamento della quota associativa prevista.

art.9 - DURATA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La domanda di ammissione alla Camera di Commercio impegna il socio a tutti gli effetti statutari per i due esercizi sociali successivi alla data di iscrizione. Per gli anni successivi in mancanza di disdetta, inviata per lettera raccomandata, data entro il 30 settembre, l'adesione si intenderà rinnovata per un altro anno e così di seguito.

art.10 - PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde, oltre che in caso di dimissioni, anche per delibera insindacabile del Consiglio Direttivo e per il mancato versamento della quota associativa.

art.11 - ESERCIZIO DEI DIRITTI SOCIALI

L'esercizio dei diritti sociali spetta ai soci in regola con il pagamento dei contributi.

Per l'assolvimento da parte della Camera di Commercio di particolari incarichi richiesti dal socio, questi sarà tenuto al rimborso delle spese preventive e sostenute.

 

TITOLO TERZO

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

art.12 - ORGANI

Sono organi della Camera di Commercio:

a) l'Assemblea Generale dei Soci

b) il Consiglio Direttivo

c) il Presidente

d) il Segretario Generale, se nominato

e) il Collegio dei Revisori

L'Assemblea ordinaria dei soci si riunisce annualmente entro sei mesi dalla chiusura di ogni esercizio sociale; inoltre, può riunirsi per deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta di almeno un terzo dei soci.

L'Assemblea è convocata mediante lettera recante l'Ordine del Giorno e sottoscritta dal Presidente o dal Rappresentante Legale della Camera di Commercio, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione, e con indicato orario, luogo e data della seconda convocazione. L'Assemblea generale ordinaria:

a) nomina il Presidente Onorario;

b) nomina il Consiglio Direttivo;

c) nomina il Collegio dei Revisori;

d) approva il Rendiconto economico ed il Conto di Previsione;

e) ratifica le misure dei contributi associativi annuali;

f) delibera su ogni altro argomento che il Consiglio Direttivo ritenga di sottoporle.

L'Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche del presente Statuto ed allo scioglimento della Camera. Gli argomenti non compresi all'Ordine del Giorno non sono ammessi alla discussione.

art.13 - VALIDITA' - VOTO - MAGGIORANZE

Ogni socio, qualunque categoria appartenga, purché in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta.

Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe. L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando è presente almeno la metà più uno degli Associati personalmente o per delega; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria e straordinaria sono prese a maggioranza assoluta dei voti. A parità di voti, in caso di voto palese, prevale il voto del Presidente dell'Assemblea. L'Assemblea è presieduta di diritto dal Presidente della Camera. In sua assenza, l'Assemblea elegge a presiederla uno dei Vice-Presidenti e, in assenza di questi, il Segretario Generale o uno dei Soci presenti. Su richiesta del Presidente, può nominare per il controllo delle votazioni due o più scrutatori scegliendoli tra i soci presenti. Le votazioni si fanno per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, su decisione del Presidente dell'Assemblea. L'elezione del Consiglio Direttivo avviene secondo le modalità previste all'art.14.

art.14 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Le direttive e gli orientamenti gestionali della Camera spettano al Consiglio Direttivo, che ne controlla il patrimonio, è responsabile della sua situazione finanziaria e dirige la sua attività. Il Consiglio Direttivo, a suo giudizio, può anche ammettere, per invito, membri onorari e funzionari onorari per quei periodi da esso stabiliti, specificandone i poteri ed i doveri. Il Consiglio Direttivo, composto da dieci Consiglieri, anche non soci, dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea generale. L'elezione del Consiglio Direttivo viene effettuata sulla base di liste di candidati e di candidature individuali come segue: 

- sei posti del Consiglio Direttivo sono assegnati alla lista di candidati che abbia conseguito più preferenze oppure, qualora vi sia una sola lista, se questa abbia ottenuto almeno la maggioranza dei voti validi. La lista deve presentare tutti i quindici candidati e può essere validamente sottoposta al voto dell'assemblea se proposta - almeno 7 giorni prima del voto - dal Presidente uscente o dal Consiglio uscente o da almeno un quarto dei soci aventi diritto di voto. Ciascun votante esprime la preferenza per l'intera lista. Qualora non venga presentata alcuna lista, l'Assemblea nominerà il Consiglio Direttivo a maggioranza dei soci presenti. 

- tre posti del Consiglio Direttivo sono assegnati ai candidati individuali che abbiano raccolto più preferenze. Le candidature individuali devono essere proposte - almeno 15 giorni prima del voto - da almeno tre soci diversi dal candidato e nella votazione ciascun votante può esprimere una sola preferenza. Se gli eletti fossero in numero inferiore a cinque, i posti liberi verranno assegnati dal Consiglio Direttivo mediante cooptazione sottoposta alla ratifica della prima Assemblea utile.

Il Presidente uscente, dopo la scadenza, di diritto, rimarrà parte del Consiglio Direttivo per un periodo di tre anni.

I membri del Consiglio Direttivo, eletti in rappresentanza dei soci non persone fisiche (Enti pubblici e privati, aziende in genere) decadono dalla carica di consigliere, se l'Ente o l'azienda cessa di essere socio ed essi non sono soci; gli stessi possono essere sostituiti con semplice comunicazione scritta dell'associato. Il Segretario Generale, se nominato, ne dà notizia nella prima successiva riunione del Consiglio Direttivo.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo si richiede la presenza di almeno la metà degli aventi diritto. In caso di parità prevale il voto del Presidente della seduta. Il Consiglio Direttivo è convocato mediante lettera, fax o e-mail recante l'Ordine del Giorno e sottoscritta dal Presidente o dal Rappresentante Legale della Camera, spedita almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Gli avvisi di convocazione delle riunioni inviati ai Consiglieri dovranno indicare l'agenda degli argomenti da trattarsi, oltre a quelli di ordinaria gestione. Il Consiglio Direttivo deve essere convocato, con le stesse modalità suddette, quando lo richiede almeno un terzo dei Consiglieri.

E' presieduto di diritto dal Presidente della Camera, ovvero, in sua assenza, da uno dei Vice-Presidenti. Il voto del presidente dell'adunanza prevale in caso di parità fra gli altri votanti.

Il Consiglio Direttivo, investito dei più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione della Camera di Commercio:

a) promuove e delibera le iniziative necessarie al conseguimento dei fini sociali e attua le delibere dell'Assemblea;

b) delibera sulle domande di ammissione alla Camera e sulla espulsione dei soci;

c) nomina tra i suoi membri il Presidente e massimo tre Vice-Presidenti della Camera;

d) nomina e revoca il Segretario Generale della Camera;

e) nomina, tra i suoi membri, il Tesoriere della Camera;

f) delibera gli atti di gestione economica e finanziaria del patrimonio sociale;

g) delibera la misura del contributo annuale per le varie categorie di soci;

h) approva il rendiconto economico ed il conto di previsione.

I Consiglieri dimissionari, o decaduti per assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive, vengono sostituiti su designazione e per cooptazione del Consiglio Direttivo. I Consiglieri cooptati rimangono in carica fino alla successiva Assemblea Generale.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono avvenire mediante consultazione in video conferenza ovvero telefonica o per fax seguita dall'invio, al domicilio di ciascuno, della proposta di delibera da restituirsi da parte dei membri con le modalità e nei termini di volta in volta stabiliti. I Consiglieri possono essere nominati per due mandati consecutivi.

art.15 - PRESIDENTE ONORARIO

Qualora l'Assemblea lo ritenga può essere nominato il Presidente Onorario, anche tra i non soci, che dura in carica per un triennio.

art.16 - PRESIDENTE

Il Presidente della Camera è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni e non è rieleggibile per più di due mandati consecutivi. Presiede di diritto l'assemblea e il Consiglio Direttivo, salvo i casi di sua assenza. Provvede alla nomina di tutti i Comitati, subordinatamente all'approvazione del Consiglio Direttivo e ne fa automaticamente parte. Rappresenta la Camera, di cui ha la firma sociale, nei rapporti interni e di fronte ai terzi. Presiede a tutte le attività della Camera.

art.17 - VICE-PRESIDENTI

I Vice-Presidenti della Camera sono nominati dal Consiglio Direttivo fra i suoi membri e durano in carica tre anni e non sono rieleggibili per più di due mandati consecutivi. Coadiuvano il Presidente ed esercitano i poteri e le funzioni a loro delegati.

art.18 - TESORIERE

Il Tesoriere della Camera è può essere facoltativamente nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica tre anni. Può essere rieletto per un secondo mandato. Se nominato:

- predispone annualmente il rendiconto economico ed il conto di previsione e cura la gestione economica della Camera;

- esercita il controllo amministrativo e contabile e provvede alle verifiche di cassa;

- rappresenta la Camera davanti agli Istituti di Credito ed esercita la firma sociale per tutti gli atti e rapporti finanziari ed amministrativi nei rapporti di conto corrente di ordinaria amministrazione aperti presso banche e l'amministrazione postale; l'autorizzazione a firmare con firma singola sugli assegni può essere delegata, limitatamente agli importi autorizzati dal Consiglio, al solo Segretario Generale.

art.19 - SEGRETARIO GENERALE

Il Segretario Generale della Camera è può essere facoltativamente nominato dal Consiglio Direttivo, anche tra i non soci. Su delega del Presidente può rappresentare la Camera, di cui può avere la firma sociale, nei rapporti interni e di fronte ai terzi.

Il Segretario Generale, se nominato:

- è il principale funzionario amministrativo e operativo; come tale, gli spettano la direzione e l'amministrazione di tutti gli uffici della Camera;

- provvede ad assumere, licenziare, assegnare i compiti e a sovraintendere a tutti gli impiegati;

- insieme al Presidente, ha il controllo generale della corrispondenza e delle pubblicazioni della Camera;

- controfirma i documenti ufficiali, è responsabile dello svolgimento dei programmi di lavoro secondo le direttive e disposizioni del Consiglio Direttivo ed è responsabile altresì di tutte le spese secondo l'imputazione approvata nel bilancio;

- partecipa, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo, di cui assume le funzioni di Segretario e redige i relativi verbali.

art.20 - COMITATI PERMANENTI E SPECIALI

Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, può istituire gruppi specializzati di settore e nominare i rispettivi coordinatori che ritenga necessari per svolgere il programma della Camera. La istituzione dei gruppi specializzati è a discrezione del Presidente e in nessun caso superano il periodo di durata in carica del Presidente che li nomina. I gruppi specializzati sono sciolti dal Presidente quando viene terminato il loro lavoro e quando sono state accettate le loro relazioni, o quando il Consiglio Direttivo, a suo giudizio, lo ritiene opportuno. E' compito dei gruppi specializzati svolgere indagini, condurre studi ed interpellanze, dare suggerimenti al Consiglio Direttivo, assolvere tutti i compiti delegatigli dal Consiglio. I coordinatori dei gruppi specializzati di settore partecipano senza voto al Consiglio Direttivo.

art.21 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci. E' eletto dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Può essere rieletto per un secondo mandato. Nomina tra i suoi membri effettivi, un Presidente. Vigila sulla gestione amministrativa della Camera, esamina i rendiconti economici ed i conti di previsione e redige sugli stessi la relazione da presentare all'assemblea. Dirime, in funzione di Collegio Arbitrale, le questioni e vertenze che possono insorgere tra i soci e la Camera.

art.22 - ASSEMBLEE ANNUALI

L'avviso di convocazione delle Assemblee Generali che deve specificare gli argomenti da discutersi, viene affisso negli uffici della sede della Camera e spedito a ogni socio, dieci giorni prima della data stabilita per l'Assemblea con allegato un modulo di delega per quei soci che non possono intervenire di persona e che desiderano farsi rappresentare.

L'Assemblea Annuale Generale sarà tenuta non oltre il 30 giugno di ogni anno. I soci ordinari sostenitori, sia individuali che rappresentanti autorizzati di Enti e aziende associate, hanno diritto al voto. I soci possono delegare un altro socio a rappresentarli alla Assemblea con autorizzazione scritta sul biglietto di ammissione secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Qualsiasi contestazione sul diritto di intervento o di voto viene deciso dal Presidente dell'Assemblea. Le Assemblee Generali sono presiedute nello stesso modo stabilito per le riunioni del Consiglio Direttivo. All'Assemblea Generale, la presenza di almeno 30 soci, o di persona o per delega, costituisce il quorum. Le delibere sono approvate secondo quanto previsto dal presente Statuto.

art.23 - ASSEMBLEE STRAORDINARIE

L’Assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche del presente statuto e sullo scioglimento della Camera.

art.24 - L'ESERCIZIO SOCIALE

L'Esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, il Rendiconto Economico ed il Conto di Previsione per l'esercizio successivo vanno sottoposti al Consiglio Direttivo e, corredati dalla relazione del Collegio dei Revisori, devono essere depositati presso la sede della Camera almeno cinque giorni prima dell'Assemblea ordinaria annuale, cui sono proposti per l'approvazione.

E' fatto divieto di distribuire anche indirettamente, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita della Camera salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

 

TITOLO QUARTO

DISPOSIZIONI VARIE

art.25 - VERBALI DELLA CAMERA

I libri dei verbali delle Assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo devono sempre essere a disposizione dei soci che desiderino consultarli. Copie, estratti o riassunti dei Verbali dell' Assemblea dei soci della Camera, delle riunioni del Consiglio Direttivo o dei gruppi specializzati non possono essere rilasciati per la pubblicazione senza autorizzazione del Presidente.

art.26 - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento della Camera, l'Assemblea straordinaria determina contestualmente le modalità di liquidazione e nomina uno o più liquidatori, anche non soci, di cui fissa i poteri.

Delibera inoltre sulla destinazione del patrimonio sociale unicamente a favore di altre associazioni analoghe a quelle della Camera o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

art.27 - CLAUSOLA ARBITRALE

La soluzione di tutte le questioni e vertenze che possono insorgere, a qualsiasi titolo, fra i soci e la Camera di Commercio è devoluta al Collegio dei Revisori che, in funzione di Collegio Arbitrale, decide tra le parti inappellabile e senza formalità di procedura.

art.28 - DISPOSIZIONE GENERALI

Per quanto non espressamente previsto e regolato dal presente statuto si fa riferimento alle norme di legge vigenti in materia.

20 (venti) giugno 2022 (duemila ventidue).